Con la Direttiva 2008/1/CE l'Unione europea (UE) ha definito un elenco di obblighi a cui sono soggette attività industriali e agricole che presentino un potenziale significativo di inquinare l’aria, l’acqua o il suolo.. Per queste attività è stata quindi istituita una procedura di autorizzazione, che deve essere periodicamente rinnovata, riguardante le emissioni di composti inquinanti.
L’obiettivo della Direttiva è di evitare il rilascio di sostanze inquinanti nell'aria, nelle acque e nel suolo, e di contribuire a raggiungere un elevato livello di tutela dell'ambiente.
La normativa italiana con il D.Lgs. 18/02/2005 n. 59, ha recepito le indicazioni della Direttiva europea e prevede, come in tutti i Paesi UE, gli adempimenti da sostenere. L’autorizzazione che viene rilasciata e che consente di condurre la propria attività senza ulteriori passi burocratici è nota come Autorizzazione Integrata Ambientale o AIA.
In ambito zootecnico devono presentare domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale
gli allevamenti intensivi con le seguenti un numero di capi alle seguenti potenzialità massime:
• allevamenti con 40.000 posti pollame,
• allevamenti con 2000 posti suini da produzione con peso superiore a 30 Kg
• allevamenti con 750 posti scrofe.
L’elemento chiave che guida la Direttiva e le disposizioni collegate è l’adesione dell’azienda ad applicare le Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) o BAT .(Best Available Techiniques), Questa misura si inserisce nella strategia dell’Unione Europea di raggiungere standard ambientali più elevati ED è nota con l’acronimo L'IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) i cui principi sono:
• prevenire l’inquinamento utilizzando le migliori tecniche disponibili;
• evitare fenomeni di inquinamento significativi;
• evitare la produzione di rifiuti o, ove ciò non sia possibile, favorirne il recupero o l’eliminazione;
• favorire un utilizzo efficace dell’energia;
• organizzare il monitoraggio in modo integrato;
• prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
• favorire un adeguato ripristino del sito al momento della cessazione definitiva dell’attività.
La potenzialità produttiva massima viene determinata dal numero di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione
delle superfici utili di stabulazione escludendo le superfici di servizio. L’impiego parziale dell’impianto o la suddvisione della produzione su più strutture rappresentano particolari casistiche.
Le attività connesse all’allevamento (mangimifici, lavorazione materie prime e carni, impianti per biogas) e le relative emissioni vanno a far parte degli elementi di valutazione complessiva e devono quindi essere considerate nella documentazione tecnica prevista, comprese le planimetrie e schede descrittive richieste.
La durata dell’autorizzazione è di 5 anni che possono essere estesi a 6 se l’azienda è certificata UNI EN ISO 14001 e 8 anni se registrata EMAS (n. 761/2001).
Sei mesi prima della scadenza dell’AIA definitiva deve essere presentata domanda per il rinnovo. Va evidenziato che l’AIA provvisoria ha validità sino al rilascio dell’AIA definitiva ma non oltre cinque anni. Le aziende zootecniche che hanno presentato domanda di AIA definitiva entro il termine 31 gennaio 2008 sono quindi oggi in regola con le procedure amministrative.
Nel corso del periodo di validità dell’autorizzazione, sia essa provvisoria o definitiva, le aziende possono intraprendere modifiche agli impianti. Le modifiche più consistenti e che vanno ad incidere sulle emissioni o rilasci nell’ambiente,
richiedono una revisione della documentazione, analogamente a quanto previsto per il rilascio dell’AIA definitiva. Le modifiche possono però essere effettuate solo una volta riconsiderata l’AIA rilasciata. E’ una modifica sostanziale un ampliamento dei posti, l’adozione o eliminazione di un impianto a biogas, ecc.) Piccole modifiche che non modificano l’attività in termini di produzione e processo richiedono un semplice comunicazione.
L’Autorizzazione Integrata Ambientale accorpa e sostituisce alcune autorizzazioni di natura ambientale. Le
autorizzazioni ricomprese indicate nell’allegato II del D.lgs n. 59/2005 sono:
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.lgs n. 152/2006);
• autorizzazione allo scarico (D.lgs n. 152/2006);
• autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (D.lgs n. 152/2006);
• autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti (D.lgs. n. 152/2006);
• autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.lgs n. 209/1999);
• autorizzazione alla raccolta ed eliminazione di oli usati (D.lgs n. 95/1992);
• autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.lgs n.99/1992).
Ulteriori autorizzazioni di carattere regionale possono essere comprese nell’elenco delle procedure eliminate dall’AIA
Qual è la procedura
Per il rilascio dell’AIA è prevista una specifica procedura che considera:
• il rilascio di AIA definitiva per allevamenti nuovi e per allevamenti esistenti;
• il rilascio di nuova AIA per modifiche sostanziali dell’impianto o revisione;
• il rinnovo di AIA alla naturale scadenza..
La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale può essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda che gestisce l’allevamento. Tutte le informazioni sull’allevamento (dall’ingresso delle materie prime all’uscita dei prodotti, degli effluenti e dei rifiuti) devono essere riportate nella relazione tecnica e sinteticamente nelle schede predisposte a cura delle Amministrazioni di riferimento. E’ possibile , da parte dell’autorità competente può convocare la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990.
E’ prevista inoltre una fase di pubblicazione e l’acquisizione di osservazioni da parte di soggetti interessati. Al termine la documentazione AIA è messa a disposizione del pubblico
Per il rilascio dell’AIA è prevista che venga descritto dettagliatamente
• l’ambiente nel quale opera l’Azienda,
• il processo produttivo e le sue diverse fasi,
• i corpi recettori degli scarichi idrici,
• le emissioni in atmosfera :
• gli scarichi idrici e emissioni in acqua
• il livello di rumore prodotto e la capacità di abbattimento
• l’emissione di odori
• la produzione di rifiuti e stoccaggio di rifiuti
• la dieta degli animali
• i consumi (materie prime, risorse idriche, consumi di energia, combustibili utilizzati: stimare il reale consumo di combustibili.
• le tecniche di stabulazione
• la rimozione, il trattamento, lo stoccaggio e lo spandimento agronomico degli effluenti
L’AIA si caratterizza per la richiesta della definizione di un “Piano Monitoraggio e Controllo” (PMC) su tutta una serie di aspetti ambientali e gestionali dell’azienda. Le diverse regioni hanno previsto la predisposizione documenti esemplificativi per il settore zootecnico. I dati di cui è richiesta la registrazione devono essere raccolti con periodicità e riportati nei documenti aziendali indicati nel PMC. I dati devono essere fatti pervenire annualmente agli uffici competenti.
Ogni impianto di nuova realizzazione deve adottare le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) o evidenziare, qualora non fosse possibile quali vincoli vi si frappongono. Nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le MTD che possono essere adottate si deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico. L’obiettivo della normativa è comunque il perseguimento di contenere l’impatto ambientale, da realizzare attraverso una serie di soluzioni gestionali e, ove possibile, anche tecnologiche.
Le autorità responsabili per l’AIA hanno fissato una tariffa fissa per l’esame della documentazione e la gestione dell’istruttoria. Le aziende zootecniche devono considerare un costo base (500€ circa) a cui vanno sommate tariffe specifiche per valutare singole voci quali acqua, aria, rumore, suolo, consumi, ecc.
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